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Domande Frequenti

Le domande frequenti sono una raccolta delle domande più comuni su un determinato argomento e delle relative risposte, e servono ad aiutare in modo veloce gli utenti in difficoltà o coloro che hanno fretta di ottenere una risposta ad un loro quesito.

Domande più frequenti

Nel procedimento penale il Pubblico Ministero svolge la funzione di parte pubblica, rappresentando l'interesse generale dello Stato e, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
La legalizzazione consiste nell'attestazione sia della qualità del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma sul documento (atti, copie ed estratti) sia dell'autenticità della firma stessa. La Procura della Repubblica provvede, per delega del Ministero della Giustizia, alla legalizzazione delle firme per l'estero ai senzi sell'art. 33 DPR 445/2000. Per i documenti che devono valere in Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 - concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri - in luogo della legalizzazione si provvede ad annotare a margine degli stessi la cosiddetta apostille. Apponendo tale annotazione si attesta la provenienza del documento da parte del Pubblico Ufficiale che lo ha rilasciata, la sua qualifica e la sottoscrizione. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione dell'Aia, successivamente alla legalizzazione dell'atto da parte delle competenti autorità italiane occorre il visto anche del Consolato dello Stato straniero in Italia.
E' il certificato che attesta che un procedimento penale contro ignoti, iscritto in relazione ad un reato avvenuto nel territorio di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stato archiviato dal Giudice per le Indagini Preliminari poiché il responsabile del reato è rimasto non identificato. Tale certificato è richiesto solo ai fini assicurativi per ottenere il risarcimento. Si specifica che il Certificato di Chiusa Inchiesta non è necessario per i furti di autoveicoli (Art. 34 ter della Legge 24/03/2012 n. 27 ha introdotto l'art. 150 bis Decreto Legislativo 07/09/2005 n. 209).
NON posso inviare gli esposti, le denunce, le istanze, le memorie, le notifiche e tutto ciò che si riferisce ad atti processuali (indagini preliminari e dibattimentali) provenienti da avvocati e da altri soggetti privati attraverso messaggi di posta elettronica, ordinaria o certificata presso gli specifici uffici atti a riceverli (ufficio denunce e ufficio deposito atti), ma devono essere depositati nelle forme di legge e, pertanto, non produrranno alcun effetto giuridico, non rispondendo ai requisiti fissati dagli artt. 333 e 336 - 340 c.p.p.. Le PA per l'invio degli atti possono avvalersi di: script@, posta elettronica ordinaria, fax o consegna a mano.
Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, che ha introdotto rilevanti modifiche al codice penale e al codice di rito, a fronte delle quali si è reso necessario un intervento sull’attribuzione della competenza per i nuovi reati, nonché sull’organizzazione dell’ufficio, al fine di assicurare la corretta applicazione delle nuove disposizioni, in particolare dell’art. 362, co. 1-ter c.p.p. che riguarda gli adempimenti urgenti che il P.M. dovrà svolgere entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato per tutte le fattispecie indicate nella medesima disposizione.
La persona offesa dal reato, detta anche “parte offesa” o “vittima”, è la persona che è titolare del diritto che è violato dall’autore del reato, ad essa è attribuito il diritto di presentare, nei casi previsti dalla legge, la “querela”, atto con il quale chiede espressamente che l’autore del reato sia perseguito penalmente. Per informazioni maggiori consultare la voce "Informazioni dovute a tutte le persone offese" all'interno della Sezione Notizie Vittime di Reato
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