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Procura di Roma - Ministero della Giustizia

Procura di Roma

Presentazione Denunce - Querele

Secondo le disposizioni organizzative emanate dal Procuratore della Repubblica, le denunce e/o querele inviate da parte di privati cittadini attraverso messaggi di posta elettronica, ordinaria o certificata, non sono validamente presentate e non produrranno alcun effetto giuridico, non rispondendo ai requisiti fissati dagli artt. 333 e 336-340 c.p.p.

Presso la Procura di Roma è attivo l’ ”ufficio denunce” , affidato all’aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria, che si trova negli uffici siti in Piazzale Clodio, Edificio C, piano terra, stanza T 15 , che osserva il seguente orario: Lunedi-Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

In ogni caso, per la presentazione di denunce, querele o esposti all’autorità giudiziaria è possibile sempre rivolgersi ai seguenti uffici:

• Commissariati della Polizia di Stato;

• Stazioni Carabinieri;

• Comandi della Guardia di Finanza;

• Comandi della Polizia Municipale;

E’ necessario ricordare che la QUERELA è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) espressamente chiede che si proceda nei confronti della persona ritenuta responsabile del fatto che si denuncia.

La querela deve essere chiara nella esposizione del fatto che si denuncia, ed ove possibile, è opportuno che contenga già la nomina di un difensore di fiducia, ed è assolutamente indicato che sia fatta la elezione di domicilio per tutte le comunicazioni relative al procedimento.

Per una dettagliata esposizione dei diritti spettanti alla persona offesa dal reato si rinvia alla sezione di questo sito nella quale sono contenute tutte le informazioni previste dall’art. 90 bis del codice di procedura penale. Fatta eccezione per alcuni delitti espressamente indicati dalla legge ( art. 407 comma 2 lett.a) c.p.p.) alla persona offesa sono comunicate, ove ne facciano richiesta, le iscrizioni nel registro delle notizie di reato. Decorsi 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia o della querela la persona offesa del reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo. Dal 29/3/2013 , presso la Procura di Roma, è stato costituito un “Front-Office” che amplia l’attività svolta dall’ufficio informazioni per il pubblico e che provvede anche alle attestazioni di cui all’art. 335 c.p.p. E’ necessario sapere che: - la querela può essere presentata: 1)entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia dl fatto che costituisce reato; 2)entro 6 mesi per alcuni reati espressamente previsti dalla legge, tra cui: la violenza sessuale e gli atti persecutori. In linea generale la querela può essere anche “rimessa” (cioè: ritirata), in detta ipotesi la persona che è stata querelata deve “accettarla”, (salvo i casi di accettazione tacita), atteso che è previsto che la persona querelata potrebbe avere interesse alla prosecuzione del processo, per vedere riconosciuta la sua innocenza. Per alcuni reati (tra cui: la violenza sessuale, gli atti persecutori aggravati) la remissione non è possibile, ovvero deve essere fatta soltanto con determinate modalità (remissione processuale); Per presentare denunce-querele occorre essere muniti di valido documento di identità.

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